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Novità nell’ambito della libera circolazione delle persone in Svizzera
Come noto, il 21 giugno 1999 l’Unione Europea (UE) e la Svizzera hanno firmato l’Accordo sulla libera cir-
colazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 per l’UE-15. L’Accordo agevola le condizioni di
soggiorno e di lavoro per i cittadini di Italia, Germania, Francia, Belgio, Olando, Lussemburgo, Regno Unito,
Irlanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Grecia, Spagna, Portogallo e Austria in Svizzera. Inoltre vi è il reci-
proco riconoscimento dei diplomi professionali, il diritto di acquisto di immobili ed il coordinamento dei si-
stemi di assicurazioni sociali. Le stesse regole si applicano ai cittadini dell’AELS, ovvero Islanda, Liechten-
In seguito all’allargamento dell’UE al 1° maggio 2004, l’Accordo è stato integrato da un Protocollo I, entrato
in vigore il 1° aprile 2006, con il consenso del popolo svizzero dato con la votazione nell’autunno del 2005. Il
Protocollo I prevede la progressiva introduzione della libera circolazione delle persone anche per i cittadini
dell’UE-10, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Lituania, Lettonia Cipro e
Dopo un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, quindi dal 1° giugno 2007, i
cittadini degli Stati dell’UE-15 nonché di Cipro e Malta (UE-17) e degli Stati dell’AELS beneficiano della libe-
ra circolazione completa. Per i cittadini di questi Paesi sono venuti meno i seguenti principi: lapriorità dei la-
voratori svizzeri ed esteri che si trovano già in Svizzera, il controllo delle condizioni salariali e lavorative, il
numero limitato di permessi di lavoro e/o soggiorno.
Per Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Lituania, Lettonia (UE-8) vale un
periodo transitorio sempre di cinque anni a partire dall’entrata in vigore del Protocollo I. I loro cittadini bene-
ficeranno quindi della libera circolazione completa a partire dal 1° aprile 2011.
Il 27 maggio 2008 è stato firmato un Protocollo II, relativo all'estensione dell'Accordo alla Bulgaria e alla
Romania, che fanno parte dell’UE dal 1° gennaio 2007. Il Protocollo II dovrebbe entrare in vigore nel corso
del 2009. Per al massimo sette anni dall'entrata in vigore del Protocollo II la Svizzera potrà mantenere le
restrizioni relative all'accesso al proprio mercato del lavoro, dando la priorità ai lavoratori svizzeri ed esteri
che si trovano già in Svizzera, controllando le condizioni salariali e lavorative e prevedendo per ogni anno
un numero ristretto di permessi di lavoro/soggiorno che aumenterà gradualmente. Come aveva già fatto per
gli Stati dell’UE-10 all’entrata in vigore del Protocollo I, il governo svizzero nel giugno del 2008 ha autorizza-
to un certo numero di permessi di lavoro e/o soggiorno esclusivi per cittadini provenienti dalla Bulgaria e la
Romania per il periodo che va dalla firma del Protocollo II alla sua entrata in vigore (ossia annualmente
1.006 permessi dai 4 ai 12 mesi e 282 permessi annuali), soggetti alle stesse condizioni dei permessi per
cittadini di Stati che non fanno parte dell’UE.
L’Accordo ed i Protocolli I e II consentono l’apertura graduale e controllata del mercato del lavoro svizzero ai
cittadini dei vari Stati dell’UE, a seconda della loro adesione all’UE, grazie ai termini transitori di cui sopra. E
però previsto che la Svizzera per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del Protocollo II, può invocare
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la cosiddetta clausola di salvaguardia in virtù della quale avrà la possibilità di reintrodurre la limitazione del
numero di permessi da rilasciare qualora il numero dei permessi rilasciati in un dato anno superi di almeno il
10% la media dei tre anni precedenti, senza dover temere misure di ritorsione da parte dell'UE.
Nel 2007 sono immigrati in Svizzera 139.685 stranieri, dei quali per lavoro 20.169 cittadini di Stati che non fanno parte dellʼ UE o di Stati dellʼ UE per i quali la libera circolazione non è ancora completa e 47.439 cittadini di Stati dellʼ UE per i quali la libera circolazione è completa. A un an-no dalla introduzione della libera circolazione completa per i cittadini dell’UE-17, il numero di permessi an-
nuali (permessi B) è fortemente aumentato, mentre la domanda di permessi di breve durata (permessi L dai
4 ai 12 mesi) è nettamente calata. Oltre la metà dei nuovi permessi B però sono stati rilasciati a persone
che lavoravano già in Svizzera con permessi di breve durata o di frontalieri.
Convinti dell’importanza di un mercato libero per l’economia svizzera e dell’effetto positivo dell’Accordo, il
governo svizzero il 21 maggio 2008 ha deciso di rinunciare, per ora, ad invocare la clausola di salvaguardia
ed a reintrodurre limitazioni nel numero di permessi per cittadini dell’UE-17. A sua volta, il parlamento il 13
giugno 2008 ha adottato sia la continuazione dell’Accordo stesso sia la sua estensione alla Bulgaria e la
Romania. Tale decisione sottostà al referendum facoltativo.
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