primi dubbi sull’istituto T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 2 luglio 2007, n. 5896 – Pres. Orciuolo – Est- Morabito – Soc. Simiani S.p.a. c. Ministero della difesa Ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sono ammesse alla partecipazione ad appalti pubblici le ditte extracomunitarie stabilite in Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, con- sentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. La Repubblica popolare cinese, pur avendo aderito nel 2001 al WTO, non ha, a tutt'oggi, sottoscritto anche l'accordo sugli appalti pubblici che risulta nell'allegato 4 del citato Accordo istitutivo del WTO. Mentre esiste per lo Stato comunitario un vincolo giuridicamente necessitato di conformazione alla direttiva CEE ed esiste, nei riguardi dell'operatore comunitario, un diritto di avvalersi della norma (self executing) che tale facoltà gli conferisce (e di pretenderne l'applicazione), tale diritto (che si concreta, di fatto, nella pretesa della disapplicazione della normativa nazionale contrastante con quella comunitaria e nella pretesa dell'appli- cazione diretta della norma comunitaria self executing) certamente non sussiste (né se ne può pretendere l'applicazione) nei confronti di impresa non destinataria del comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 163 del 2006, la quale, peraltro, non detiene titolo alcuno che gli consenta di pretendere la partecipazione agli appalti comuni- Tale postulato deve ritenersi operativo sia nelle ipotesi di partecipazione diretta dell'impresa extracomunitaria ad appalti comunitari che nell'ipotesi di partecipazione indiretta che, chiaramente, si realizza col ricorso all'i- stituto dell'avvalimento: e ciò in quanto l'impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto al contratto d'appalto, dovendosi essa impegnare non soltanto verso l'impresa concorrente ausiliata, ma anche verso l'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi sia ca- rente, e tale impegno costituisce presupposto di legittimità del provvedimento di aggiudicazione; l'impresa ausiliaria diviene quindi titolare passivo di un'obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, e tale obbligazione si perfeziona con l'aggiudicazione e la stipula a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti; egli risponderà pertanto a titolo di responsabilità contrattuale dell'inadempi- mento delle promesse fatte all'amministrazione. IL COMMENTO Il TAR Lazio esclude la possibilità per concorrenti a vedere la richiamata previsione sembra presentare un gare di appalto di avvalersi, ai fini della dimostrazione ambito ben più limitato rispetto a quello attribuito dal della capacità richiesta nel bando, dei requisiti pos- TAR nella sentenza in esame. seduti da imprese con sede nella Repubblica popola- re cinese. Tale assunto è diretta conseguenza del di- sposto di cui all’art. 47 del codice dei contratti. A ben Il caso di specie
Oggetto della contesa giudiziaria è il provvedimen-
dell’Organizzazione mondiale del commercio2; ciò in
to di esclusione da un gara di appalto di fornitura,
quanto “tale Accordo, come inequivocamente si evince
comminato nei confronti di una ditta italiana la quale,
dal settimo “Considerando” della direttiva3, non ha ef-
in riferimento ai requisiti “tecnico operativi” richiesti
fetti diretti nell’Ordinamento comunitario essendone
ai fini della partecipazione al procedimento concorsua-
demandata alle amministrazioni aggiudicatrici che si
le, aveva dichiarato di volersi avvalere di una ditta in-
conformano alla direttiva de qua la sola opportunità e
sediata nella Repubblica popolare cinese e non avente
non l’obbligo di applicarne le relative disposizioni an-
che agli operatori economici del Paesi firmatari
Il provvedimento di esclusione è motivato dalla
circostanza che la lex specialis di gara consentiva il ri-
In tal senso - sottolinea il Tribunale laziale - l’art.
corso all’istituto dell’avvalimento per i soli requisiti
47 del D.Lgs. n. 163 del 2006 “ammette la partecipa-
economico finanziari, nonché dalla circostanza che la
zione ad appalti pubblici” delle ditte extracomunitarie
domanda di partecipazione alla gara sarebbe risultata
incompleta in quanto priva della indicazione, prescritta
- in Paesi che, in base ad altre norme di diritto in-
dalla documentazione di gara nel caso di imprese ex-
ternazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
tracomunitarie, dell’accordo internazionale di riferi-
l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la parteci-
mento ovvero di altro titolo di partecipazione.
pazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità;
La ricorrente impugnava il provvedimento di esclu-
- in Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pub-
sione ed il bando di gara, rilevando che la Repubblica
blici di cui all'allegato 4 dell'accordo che istituisce
popolare cinese ha aderito all’Accordo istitutivo del
l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO)4.
WTO e chiedendo la disapplicazione della norma del
La Repubblica popolare cinese, pur avendo aderito
bando che consentiva alla ditta partecipante di avvaler-
nel 2001 al WTO, non ha, a tutt’oggi, sottoscritto an-
si dei soli requisiti economico finanziari, per contrasto
che il predetto accordo sugli appalti pubblici5. Invero,
con le prevalenti disposizioni della direttiva comunita-
ria n. 2004/18/CEE, i cui artt. 47 e 48 autorizzano
2 Giova rammentare che l'Organizzazione mondiale del commercio
l’operatore economico partecipante a gara di appalto di
(OMC), meglio conosciuta con il nome inglese World Trade Orga-
avvalersi, se del caso, di tutti i requisiti (sia economico
nization (WTO), è un'organizzazione internazionale creata allo sco-
finanziari, che tecnico operativi) posseduti da ditta ter-
po di supervisionare numerosi accordi commerciali tra i 150 stati
za e non partecipante direttamente alla gara.
membri. Il WTO è stato istituito il 1° gennaio 1995, alla conclusio-ne dell'Uruguay Round, i negoziati che tra il 1986 e il 1994 hanno
La partecipazione alle gare di appalto delle ditte
impegnato i paesi aderenti al GATT ed i cui risultati sono stati san-
extracomunitarie: la decisione del TAR
citi nell’"Accordo di Marrakech" del 15 aprile 1994. Il WTO ha as-sunto, nell'ambito della regolamentazione del commercio mondiale,
Il TAR capitolino, pur sottolineando come il ruolo precedentemente detenuto dal GATT: di quest'ultimo ha in-
l’applicazione dell’avvalimento nel nostro ordinamen-
fatti recepito gli accordi e le convenzioni adottati (tra i più impor-tanti il GATT, il GATS ed il TRIPS) con l'incarico di amministrarli
to abbia suscitato una serie di problematiche - posto
ed estenderli; a differenza del GATT, che non aveva una vera e
che la disciplina nazionale dei contratti pubblici, oltre
propria struttura organizzativa istituzionalizzata, il WTO prevede
che la tutela della concorrenza e del mercato, considera
invece una struttura comparabile a quella di analoghi organismi in-
gli interessi pubblici all’effettività del controllo, da
ternazionali. Obiettivo generale del WTO è quello dell'abolizione o della riduzione delle barriere tariffarie al commercio internazionale;
parte delle stazioni appaltanti, sulla corretta esecuzione
a differenza di quanto avveniva in ambito GATT, oggetto della
del contratto ed al contrasto all’infiltrazione della cri-
normativa del WTO sono, però, non solo i beni commerciali, ma
minalità organizzata1 - evidenzia che la questione affe-
anche i servizi e le proprietà intellettuali. Tutti i membri del WTO
rente la legittimità o meno della limitazione posta dal
sono tenuti a garantire verso gli altri membri dell'organizzazione lo status di "nazione più favorita" (most favourite nation): le condizio-
bando di gara in capo al concorrente di avvalersi dei
ni applicate al paese più favorito (vale a dire quello cui vengono
soli requisiti economico finanziari, va posposta alla di-
applicate il minor numero di restrizioni) sono applicate (salvo alcu-
rimente problematica concernente la possibilità, da
ne eccezioni minori) a tutti gli altri stati.
parte di un’impresa extracomunitaria, di assumere il
3 Il settimo Considerando della direttiva 2004/18/CE così recita: “la
ruolo di “ausiliaria” di un concorrente ad una gara di
decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa
alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali
In ordine a tale punto, nella sentenza è asserito che
dell’Uruguay Round (1986-1994) ha approvato in particolare
per gli Stati membri dell’U.E. l’applicazione delle di-
l’accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato "l’Accordo",
sposizioni della direttiva n. 2004/18/CEE non ha carat-
al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e do-
tere vincolante nei confronti delle ditte appartenenti a
veri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale”.
Paesi firmatari dell’Accordo istitutivo
4 Nella sentenza è rimarcato che l’Accordo istitutivo del WTO si
compone di quattro allegati, l’ultimo dei quali, che include
1 In effetti la questione della compatibilità dell’avvalimento con le
l’accordo sugli appalti pubblici, concerne accordi commerciali plu-
norme contrastanti l’infiltrazione della criminalità organizzata può,
rilaterali che risultano firmati solo da alcuni dei Paesi aderenti
sotto certi aspetti, considerarsi superata, atteso che l’art. 49 comma
all’Organizzazione mondiale del commercio.
5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prescrive che gli obblighi previsti
5 Peraltro tale accordo plurilaterale è attualmente in fase di rinego-
dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano an-
ziazione, anche al fine di eliminare il trattamento disparitario tra le
che nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
piccole e medie imprese comunitarie e le analoghe imprese di quat-
tro grandi Paesi firmatari dell’Accordo: Canada, Giappone, Usa e
tale Stato – il cui mercato degli appalti pubblici, sotto-
nomici e non in un allargamento acritico della base di
linea il TAR, rimane chiuso o con requisiti inaccettabi-
partecipazione a favore di ditte i cui costi di gestione
li per le imprese comunitarie – si è impegnato ad av-
ambientale, operativi e tecnici sono imparagonabili a
viare solo nel 2008 negoziati di adesione.
Pertanto, concludono i giudici romani, mentre esi-
ste per lo Stato comunitario un vincolo giuridicamente
L’articolo 47 del Codice: partecipazione o
necessitato di conformazione alla direttiva comunitaria
qualificazione?
ed esiste, nei riguardi dell’operatore comunitario, un
Come visto, la decisione del TAR prende l’abbrivio
diritto di avvalersi della norma (self executing) che una
dalla circostanza che l’art. 47 del codice dei contratti
facoltà gli conferisce (e di pretenderne l’applicazione),
costituisce un punto fermo in tema di regolamentazio-
tale diritto (che si concreta, di fatto, nella pretesa della
ne della partecipazione delle imprese extracomunitarie
disapplicazione della normativa nazionale contrastante
A ben vedere, una lettura asettica di detta norma
dell’applicazione diretta della norma comunitaria self executing)6, certamente non sussiste nei confronti di
La disposizione contenuta al comma 1 dell’articolo
impresa non destinataria del comma 1 dell’art. 47 del
in parola non reca alcun riferimento alla partecipazione
codice dei contratti, la quale, peraltro, non detiene tito-
alle gare di appalto da parte di imprese straniere, piut-
lo alcuno che gli consenta di pretendere la partecipa-
tosto alla “qualificazione” delle stesse che, solo in pre-
senza di determinati presupposti, “è consentita alle
Tale postulato - secondo quanto riportato in senten-
medesime condizioni richieste alle imprese italiane”.
za - deve ritenersi operativo sia nelle ipotesi di parteci-
In tal caso - secondo quanto precisato al comma 2 -
pazione diretta dell’impresa extracomunitaria ad appal-
la qualificazione “non è condizione obbligatoria per la
ti comunitari, sia nell’ipotesi di partecipazione indiret-
partecipazione alla gara” atteso che è possibile qualifi-
ta che si realizza col ricorso all’istituto carsi “alla singola gara producendo documentazione dell’avvalimento; l’impresa ausiliaria non è difatti
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
semplicemente un soggetto terzo rispetto al contratto
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti pre-
d’appalto, dovendosi essa impegnare - non soltanto
scritti per la qualificazione e la partecipazione delle
verso l’impresa concorrente ausiliata, ma anche verso
l’amministrazione aggiudicatrice - a mettere a disposi-
In buona sostanza, il legislatore, attraverso tale
zione del concorrente le risorse di cui questi sia caren-
previsione, si è preoccupato di disciplinare l’aspetto
te, e tale impegno costituisce presupposto di legittimità
afferente le modalità di qualificazione delle imprese
extracomunitarie, mettendo queste ultime sullo stesso
L’impresa ausiliaria diviene quindi titolare passivo
piano di quelle italiane solo se stabilite in Paesi firma-
di un’obbligazione accessoria dipendente rispetto a
tari dell'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allega-
quella principale del concorrente, e tale obbligazione si
to 4 all'accordo istitutivo della Organizzazione mon-
perfeziona con l’aggiudicazione e la stipula a favore
diale del commercio, ovvero in Paesi che, in base ad
del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti; egli ri-
altre norme di diritto internazionale, o in base ad ac-
sponderà pertanto a titolo di responsabilità contrattuale
cordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Ita-
dell’inadempimento delle promesse fatte
lia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a
Quanto sopra - conclude sul punto la pronuncia in
Nulla è invece detto circa la “partecipazione” alle
esame - è pienamente congruente con i principi comu-
gare, la quale, in linea astratta, non sarebbe preclusa
nitari posti a presidio del valore della libera concorren-
alle imprese non stabilite in alcuno dei Paesi di cui so-
za, atteso che tale valore trova il suo diretto equipol-
lente in quello della par condicio degli operatori eco-
Del resto la norma ricalca fedelmente l’art. 20-
septies del D.Lgs. n. 190/2002 - oggi abrogato dall’art.
256 del codice dei contratti - il quale limitava la possi-
Corea che, pur potendo partecipare senza restrizioni agli appalti
bilità di ottenere la qualificazione alle sole imprese
comunitari, hanno riservato un accesso preferenziale alle imprese
comunitarie ovvero a quelle extracomunitarie rientranti
nazionali negli appalti pubblici banditi nei relativi Paesi (cfr. il testo - reperibile sul sito www.Europarl.Europa.eu. - delle interrogazioni
presso la competente Commissione CEE effettuate da alcuni euro-
È evidente che nel contesto della legge obiettivo e
parlamentari nella giornata del 1° febbraio 2007).
del relativo regolamento di attuazione, la limitazione
6 L’applicazione diretta delle direttive comunitarie negli ordinamen-
in tema di qualificazione delle imprese aveva quale na-
ti degli stati membri postula che sia inutilmente scaduto il termine
turale conseguenza la restrizione della partecipazione
per il loro recepimento o che l’atto europeo contenga prescrizioni
alle relative gare. Infatti, ai fini dell’assunzione dei la-
dettagliate e, come tali, applicabili senza bisogno di ulteriore inter-mediazione normativa (self executing); ovvero se una disposizione
vori rientranti in tale ambito, la “qualificazione” costi-
(successiva) risulti contrastante con i principi enunciati nella diret-
tuiva condizione necessaria e imprescindibile.
tiva (anteriore) e che la prima vada, quindi, disapplicata al fine di
Calata nel contesto del codice, la norma non può
assicurare l’attuazione della seconda in ragione della preminenza
assumere la medesima valenza, in quanto il riferimento
del diritto comunitario nell’ipotesi di conflitto con atti nazionali dif-formi (Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2006, n. 1270).
alla qualificazione non può che essere ricondotto alla
previsione di cui all’art. 40 del codice, rubricata per
re alcun accenno alle modalità di attestazione del pos-
l’appunto Qualificazione per eseguire lavori pubblici.
sesso dei requisiti per l’assunzione di appalti di servizi
Ciò significa che l’art. 47 non può esplicare effetti
in relazione ai contratti di servizi e forniture per i quali
In considerazione di quanto sopra, la posizione as-
la capacità (economica, finanziaria, tecnica e profes-
sunta dal TAR Lazio nella sentenza in esame desta ta-
sionale) non è attestata tramite la “qualificazione”,
lune perplessità atteso che il solo disposto di cui al ri-
bensì attraverso la dimostrazione in sede di gara del
chiamato art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 non appare
possesso dei requisiti di cui agli artt. 41 e 42 del codi-
sufficiente a legittimare l’esclusione di un’impresa in-
sediata nella Repubblica popolare cinese dalla parteci-
Non solo, ma anche in relazione agli appalti di la-
pazione ad una gara di forniture; l’ambito di applica-
vori, l’art. 47 non troverebbe rilievo con riferimento ai
zione della menzionata norma sembra essere infatti
requisiti ulteriori rispetto a quelli di qualificazione, in
limitato agli appalti di lavori e, più precisamente, primis il requisito della cifra d’affari di cui all’art. 3
alle modalità per l’ottenimento della qualificazione
abilitante all’assunzione degli stessi ovvero alle moda-
Peraltro, l’art. 47 del codice deve essere messo in
lità alternative di dimostrazione del possesso dei requi-
diretta correlazione con la previsione di cui all’art. 3
comma 6 del D.P.R. n. 34/2000 - tuttora vigente - in virtù della quale, per le imprese stabilite in altri Stati
L’impresa ausiliaria
aderenti all’Unione Europea, la qualificazione non è
Le considerazioni di cui sopra non possono che va-
condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare
lere anche con riferimento all’istituto
di appalto di lavori pubblici, nonché per l’affidamento
dell’avvalimento, attraverso il quale è permesso ai
dei relativi subappalti. Per tali imprese l’esistenza dei
candidati di provare il possesso dei requisiti tecnici,
requisiti prescritti per la partecipazione delle ditte ita-
economici e finanziari, nonché quello di attestazione
liane alle gare di appalto è accertata in base alla docu-
SOA8 avvalendosi di quelli posseduti da altra impresa,
mentazione prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consen-
8 S. Cacace, La potestà di avvalimento, in L’idoneità degli opera-
tita, alle stesse condizioni richieste per le imprese ita-
tori economici alla esecuzione di lavori pubblici: un filo conduttore
liane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti
che lega istituti vecchi e nuovi del “Codice” Unificato degli appal-ti”, in www.giustizia-amministrativa.it, il quale afferma che il
Ebbene, mettendo a raffronto l’art. 47 del D.Lgs. n.
comma 1 dell’art. 49 del codice dei contratti dispone che “il concor-rente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, in
163/2006 con il richiamato art. 3 del D.P.R. n.
relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può sod-
34/2000, può agevolmente evincersi che con il codice
disfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere eco-
dei contratti c’è stato un allargamento dei soggetti che
nomico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione
possono ottenere la qualificazione alle medesime con-
della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di altro sogget-to”; in tale norma non viene posta alcuna facoltà di scelta, in capo
dizioni delle ditte italiane, includendo oltre alle impre-
alla società “avvalentesi”, tra i “requisiti di un altro soggetto” e
se stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea
“l’attestazione SOA di altro soggetto”, tale alternativa essendo
anche quelle aventi sede in uno dei paesi firmatari
semplicemente riferita ai due possibili termini della richiesta, cui
dell'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4
l’“avvalentesi” intende così soddisfare (da un lato quella, generica e riferita ai contratti aventi oggetto diverso dai lavori pubblici, del
dell'accordo istitutivo del WTO. Ad ogni buon conto,
“possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
entrambe le norme si riferiscono esclusivamente alla
organizzativo”, dall’altra quella, esclusivamente riferita al mondo
“qualificazione” per gli appalti di lavoro, senza opera-
dei lavori pubblici, della “attestazione della certificazione SOA”). Ogni diversa interpretazione comporterebbe l’evidente elusione ed
abbattimento del “sistema SOA”, concretando una evidente dispari-
7 L’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000 stabilisce che
tà di trattamento tra imprese che partecipino a tali gare in ogni altra
l’attestazione di qualificazione “costituisce condizione necessaria e
forma singola o associata (cui è sempre richiesta la dimostrazione
sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capa-
del possesso del complesso dei requisiti richiesti mediante
cità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.
l’attestazione SOA) e l’impresa che ricorra all’istituto in discorso
Il successivo comma 4 dispone, inoltre, che “le stazioni appaltanti
che, priva dell’attestazione SOA e mediante il ricorso al singolo re-
non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della quali-
quisito di altra impresa non in possesso di siffatta attestazione, fuo-
ficazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli pre-
riuscirebbe da tale sistema obbligatorio di accertamento dei requisiti
visti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”.Ne consegue, a
e di relativa certificazione non solo con riguardo al soggetto, cui
stretto rigore, che le stazioni appaltanti non possono legittimamente
una tale funzione l’ordinamento ha in via esclusiva affidato (la So-
richiedere ai fini dell’affidamento di lavori pubblici requisiti ag-
cietà Organismo Attestazione), ma anche con riguardo all’oggetto
giuntivi rispetto alla attestazione di qualificazione per categorie e
dell’accertamento stesso, che verrebbe per tale fattispecie indebita-
classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto. Tuttavia, a fronte
mente spezzettato, senza, peraltro, alcun nesso con le norme di gara,
di tale rigorosa interpretazione seguita dall’orientamento prevalente
che, nel nostro attuale ordinamento, fanno riferimento esclusiva-
della giurisprudenza amministrativa e dell’Autorità per la vigilanza
mente alle “categorie”, quale elemento di sintesi di un complesso
sui contratti pubblici (Cons. Stato, sez. VI, 19 agosto 2003, n. 4671
variabile di requisiti. La disposizione di cui all’art. 49 pare idonea
e Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2005, n. 8292, Autorità per la vigi-
ad evidenziare l’incompatibilità dello stesso con l’ordinamento co-
lanza CC.LL, determinazioni 27 settembre 2001, n, 19 e 5 giugno
munitario, che, anche laddove certamente consente “una certifica-
2002, n. 11), non sono mancate alcune pronunce che hanno ricono-
zione da parte di organismi pubblici e privati”, la configura come
sciuto la facoltà per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di ga-
“una presunzione di idoneità” a determinati fini, la scelta in favore
ra requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente fissati in ra-
della quale è lasciata alla libera determinazione del partecipante alla
gione della specificità tecnica dei lavori da appaltare (Cons. Stato,
gara, che ben potrebbe dunque scegliere invece di sottoporre le pro-
11 aprile 2006, n. 206; T.A.R. Toscana, 23 maggio 2007, n. 782).
prie “referenze” alla valutazione dell’Amministrazione, che ne
non partecipante alla medesima procedura, che li Unico potenziale limite alla predetta facoltà è mette a disposizione della prima9. rinvenibile nel disposto di cui al comma 7 dell’art. Si osserva che, sulla scorta dell’opzione erme- 49, secondo cui il bando di gara può prevedere, in neutica dell’art. 47 del codice esposta al precedente relazione alla natura o all’importo dell’appalto, che paragrafo, sembrerebbe possibile da parte di un i concorrenti possano avvalersi solo dei requisiti concorrente dimostrare il possesso dei requisiti di economici o dei requisiti tecnici. Tale limite sem- partecipazione ad una gara - eccezion fatta per il brerebbe maggiormente confacente agli appalti di certificato SOA - avvalendosi di un’impresa “ausi- forniture e servizi, visto che per gli appalti di lavori liaria”, ancorché non rientrante nell’ambito di cui pubblici la certificazione SOA è contestualmente al comma 1 del medesimo articolo 47. indice di capacità sia tecnica che economica, senza,
In buona sostanza, una volta acclarato che l’art. 47
dunque, possibilità di scorporo dei relativi requisiti.
non può ritenersi preclusivo alla partecipazione di im-
Inoltre, sempre in relazione alla natura o
prese extracomunitarie diverse da quelle ivi contem-
all’importo dell’appalto, è possibile prevedere in sede
plate a gare di appalto indette nel nostro paese - fatti
di bando che l’avvalimento possa integrare un preesi-
salvi i limiti in tema di qualificazione dianzi segnalati -
stente requisito tecnico o economico già posseduto
va da sé che, diversamente da quanto ritenuto nella
dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata
sentenza in commento, alcun ostacolo sembrerebbe
porsi per l’utilizzo di dette imprese anche in veste di
Come è agevolmente intuibile, tali disposizioni la-
“ausiliarie” ex art. 49 del codice.
sciano alle stazioni appaltanti un sensibile margine di manovra, atteso che le stesse hanno facoltà di limitare
L’avvalimento “ridotto”
l’utilizzo dell’avvalimento, prevedendo che alcune ti-
Il secondo profilo di contestazione portato pologie di requisiti debbano essere posseduti totalmen-
all’attenzione del TAR Lazio verteva sulla mancata
esplicitazione nella lex specialis delle ragioni che limi-
Ciò costituisce un ‹‹giro di vite››12 rispetto a quanto
tavano il ricorso all’avvalimento per i soli requisiti
previsto dal legislatore comunitario, ove tutto è lascia-
to più libero, e, pertanto, l’applicazione concreta di tale
I giudici romani non affrontano la questione in
disposizione nei bandi non può che essere circondata
conseguenza della ritenuta improcedibilità del ri- corso alla luce del rigetto del primo motivo di gra-
Si rileva infatti che, in termini del tutto astratti, in
assenza di un tetto massimo stabilito dalla legge, la
Vale la pena comunque sottolineare che, stando il
percentuale minima potrebbe anche assumere una si-
tenore dell’art. 49 del codice, il concorrente che inten-
gnificativa rilevanza, circoscrivendo sensibilmente la
de utilizzare la potestà di avvalimento potrebbe anche
possibilità di ricorso all’avvalimento. Tuttavia, in
essere del tutto privo dei requisiti fissati dalla lex spe-considerazione della circostanza che la disciplina cialis di gara, utilizzando (rectius, avvalendosi), ai fini
della partecipazione alla procedura concorsuale, i re-
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
quisiti posseduti dal soggetto “ausiliario”, siano essi ri-
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausilia-
feriti alla capacità economica e finanziaria, che a quel-
ria, è verificabile ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto legisla-
tivo e cioè con il controllo del possesso dei requisiti prima di proce-dere all’apertura delle offerte (del. Aut. vig. sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture 28 giugno 2007 n. 220). La stessa Autori-
esaminerà la sufficienza alla luce di quelle dalla stessa precisate nel
tà ha altresì chiarito che “l'assunto in base al quale non sussistereb-
bando di gara o nell’invito a presentare offerte. In tema si veda an-
be la possibilità di ricorrere all’avvalimento nei confronti di studi
che M. Concetta Rosati, Brevi considerazioni sull’avvalimento
professionali, sulla base di una interpretazione letterale dell’art. 49
nei contratti pubblici in www.LexItalia.it, n. 7-8 agosto 2007.
del D.Lgs. 163/06, per cui i soggetti ausiliari devono avere natura
9 In giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 17 aprile
ed organizzazione di impresa, non sembra condivisibile. L’art. 49
2007, n. 1796 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 10 ottobre 2006, n.
del D.Lgs. 163/06 prevede, infatti, limiti e condizioni all’utilizzo
10233) è stato affermato che non “si può ritenere sussistente un
dell’istituto dell’avvalimento che, tuttavia, non riguardano la natura
principio per cui le imprese che partecipano alle gare pubbliche
imprenditoriale del soggetto avvalso. Peraltro, si rileva che, qualora
debbano essere proprietarie dei beni da utilizzare per la gestione del
si adottasse l’interpretazione avanzata, verrebbe meno totalmente in
servizio (nella fattispecie, centro cottura per refezione scolastica).
alcuni settori la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento”
Esiste, piuttosto un principio contrario, secondo cui il soggetto che
(del. Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 12
partecipa ad un appalto di servizi, può avvalersi, al fine di compro-
vare i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, dei re-
Cfr F. Leggiadro, Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
quisiti di altri soggetti, purché sia in grado di dimostrare di disporre
e forniture, op. cit., 878. , 881, che parla, in tal caso di “avvalimen-
effettivamente dei mezzi di tali soggetti”
to ridotto”. Inoltre, prosegue, affermando che «l’attribuzione di tale
10 Secondo l’Autorità, la disciplina dell’istituto dell’avvalimento ri-
facoltà potrebbe giustificarsi in termini di superamento di quella
chiede l’effettiva disponibilità dei mezzi dei quali ci si avvale e la
posizione deteriore che l’istituto sembra determinare in capo alle
relativa prova della disponibilità delle capacità altrui deve essere
stesse e, tuttavia, si rileva, le direttive comunitarie di riferimento
necessariamente resa in fase antecedente alla presentazione
non fanno alcun cenno in merito. In entrambi i casi, tuttavia, va sot-
dell’offerta, al fine di evitare ricostruzioni ex post, suscettibili di po-
tolineata una non perfetta aderenza al dato normativo delle direttive.
ter essere interpretate come lesive della garanzia della serietà
Pertanto, lascia perplessi la scelta codicistica di consentire interven-
dell’offerta nonché del rispetto della par condicio fra concorrenti.
ti limitativi da parte delle stazioni appaltanti». 12
Quanto sopra trova conferma nel comma 2, lett. a), dell’art. 49 cita-
Cfr A. Ponti, L’avvalimento dei requisiti per la partecipazione
to secondo il quale la dichiarazione del concorrente attestante
alle gare d’appalto, in Nuova Rass., 2006, 2267.
comunitaria non pone alcuna limitazione alla potestà
La seconda parte del comma 6 prevede che il bando
di avvalimento, deve ritenersi che l’eventuale decisio-
di gara possa ammettere l’avvalimento di più imprese
ne della stazione appaltante di stabilire un requisito
ausiliarie “in ragione dell’importo dell’appalto o della
minimo che l’impresa concorrente ad una gara deve
peculiarità delle prestazioni”; ma in tale ipotesi, per i
dimostrare di possedere in proprio, non può essere
lavori non è comunque ammessso il cumulo tra atte-
strutturata nel senso di rendere del tutto residuale
stazioni di qualificazione SOA relative alla stessa ca-
l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento.
Sotto tale profilo si ritiene indispensabile una moti-
Il riferimento all’importo dell’appalto e alla pecu-
vazione illustrativa delle ragioni che hanno indotto ad
liarità delle prestazioni appare, anche in questo caso,
eccessivamente generico e come tale suscettibile di de-
L’utilizzo di tale disposizione, correttamente moti-
terminare inconvenienti in sede applicativa. Inoltre, il
vata in ragione della natura o dell’importo tenore letterale della previsione da ultimo richiamata dell’appalto, potrebbe consentire alla stazione appal-
non appare felicissimo, atteso che la possibilità di av-
tante di evitare che parti delicate di un contratto possa-
valersi di “più imprese ausiliarie” deve considerarsi
no essere assunte da soggetti privi di capacità. Ad
sempre ammessa, ferma restando la regola che impone
esempio, nel caso di un appalto di lavori, in sede di
una sola impresa per ciascun requisito o categoria.
bando di gara la stazione appaltante potrebbe ammette-
Ne deriva che, da una lettura coordinata della prima
re l’avvalimento solo da parte di quei concorrenti che
e della seconda parte del comma 6, “in ragione
risultino in possesso della occorrente qualificazione in
dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle pre-
relazione alla categoria prevalente e, in ipotesi, alle ca-
stazioni”, per gli appalti di servizi e forniture può esse-
tegorie concernenti strutture, impianti ed opere speciali
re consentito anche il frazionamento di singoli requisiti
di importo superiore al 15% dell’appalto, le quali co-
tra più soggetti, mentre per gli appalti di lavori pubbli-
stituiscono indubbiamente prestazioni di particolare
ci, può essere consentito l’utilizzo di più imprese ausi-
complessità tecnica. In tal caso, l’utilizzo liarie in relazione ad una singola categoria; in tale ul-dell’avvalimento sarebbe possibile solo per “integrare”
timo caso non è comunque possibile cumulare le atte-
detti requisiti minimi posseduti dall’impresa avvalente
stazioni SOA relative alla stessa categoria e, quindi,
e, dunque, solo in relazione alle ulteriori categorie
almeno uno dei due soggetti ausiliari deve possedere
formanti oggetto dell’appalto, le quali sarebbero gioco
una certificazione idonea per l’assunzione dei lavori di
forza tutte subappaltabili all’impresa ausiliaria.
È in ogni caso opinione di chi scrive che sarebbe
stato opportuno da parte del legislatore quantomeno
chiarire le ipotesi in presenza delle quali le ammini-
strazioni sono legittimata a limitare il ricorso
all’avvalimento. Il sintetico richiamo all’importo ed al-la natura dell’appalto non fornisce infatti alcun aiuto ed espone le stazioni appaltanti al rischio di censure.
Un ulteriore “paletto” all’utilizzo dell’istituto
dell’avvalimento è rivenibile nella previsione contenu-ta al comma 6, prima parte, dell’art. 49, la quale preci-sa che la possibilità di avvalimento è limitata ad una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o catego-ria.
Ciò sta a significare che non è possibile il frazio-
namento tra più imprese “ausiliarie” del possesso dei singoli requisiti di partecipazione ovvero della certifi-cazione relativa ad una specifica categoria di lavori.
Non è ben chiaro se con “ciascun requisito” debba
intendersi ogni singolo componente dei requisiti di ca-pacità economica e finanziaria (ad esempio, il fatturato
globale) e di capacità tecnica e professionale (ad
13 La norma peraltro non chiarisce se il divieto di cumulo previsto
esempio, le attrezzature) ovvero il complesso di essi.
in relazione alle attestazioni SOA valga anche con riferimento al
In mancanza di specifiche indicazioni, sembrerebbe
requisito di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 34/2000 applicabi-
preferibile la prima opzione interpretativa. Pertanto,
le agli appalti di importo superiore a euro 20.658.276. In considera-zione della ratio della previsione, ossia evitare il frazionamento dei
appare possibile avvalersi di più imprese ausiliarie con
requisiti relativi ad una categoria di lavori tra più soggetti “ausilia-
riferimento sia al complesso dei requisiti di capacità
ri”, nel silenzio della norma, appare preferibile l’opzione interpreta-
economica e finanziaria, sia ai requisiti di capacità tec-
tiva più rigida, in base alla quale, in caso di avvalimento, anche il
nica e professionale, ferma restando l’impossibilità di
requisito della cifra d’affari deve essere posseduto da un’unica im-presa ausiliaria. (cfr. M. Gentile, Il Codice dei Contratti di lavori,
frazionare il possesso di ogni singolo componente di
servizi e forniture a cura di M. Gentile e A. Varlaro Sinisi, Rimini,
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