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EFFETTI DEL <<REATO DI CLANDESTINITÀ>>
SULLA SALUTE DEGLI IMMIGRATI
La legge 94 del 15/7/2009 ha introdotto il reato di clandestinità sanzionando lo straniero che fa
ingresso ovvero si trattiene [duplice condotta] sul territorio nazionale in violazione delle
disposizioni del TU (286/98, e successive modifiche) nonché dell’articolo 1 della legge 6/2007
(soggiorni inferiori ai tre mesi per le quali è sufficiente la dichiarazione della propria presenza alle
autorità). Tale provvedimento ha reso particolarmente vulnerabili soggetti irregolarmente presenti
che però, fatto salvo il reato legato all’immigrazione, hanno una “buona condotta”: un lavoro (anche
se in nero), un’abitazione e una rete sociale.
E l’emersione delle badanti, in pratica, ha messo in salvo solo una piccola categoria di lavoratori.
Il Prof. Tullio Padovani, professore di diritto penale nell'Università di Pisa su Guida al Diritto, Il
Sole-24 Ore n° 33 (15 agosto 2009) ha scritto: “Il nuovo provvedimento-sicurezza è un informe
carrozzone normativo stipato di materiali eterogenei che con la sicurezza c’entrano poco o punto.
Non si esclude che qualcosa di sensato possa qua e là affiorare. Tanto somiglia il testo ai resti di un
naufragio disperso lungo il lido, da potersi dare il caso che il superstite vagante, rovistando e
raccattando, recuperi qualcosa di utile per la vita che l’attende. Ma prevalgono certo i relitti da
consegnare alla pazienza demolitrice delle onde.”
Malgrado il personale sanitario non abbia l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno e, quindi,
non possa e non debba denunciare soggetti di cui venga a conoscenza della situazione di
clandestinità (Circolare Assessorato Sanità Regione Piemonte n. 1424/UC/SAN del 16/07/2009), si
sono osservate, fin da subito, delle ricadute delle normativa in ambito socio-sanitario ed altre se ne
osserveranno.
Alcuni punti sono particolarmente rilevanti.
Riduzione dei passaggi nei centri ISI e negli ambulatori del volontariato.
Pur non disponendo ancora di stime esatte in merito alla riduzione dei passaggi, è opinione
condivisa da medici ed operatori che lavorano nei centri di assistenza per irregolari che vi sia un
forte calo delle richieste di assistenza. Se i passaggi calano sia nelle sedi istituzionali che nel privato
sociale non resta che da chiedersi dove e come trovino risposta ai loro bisogni di salute (cure
parallele spesso improprie? sanitari senza scrupoli che si fanno pagare per un’assistenza alla quale i
pazienti avrebbero comunque diritto e per un silenzio che è comunque un loro dovere?).
Gravidanza
Le donne in gravidanza, in base al TU, sono inespellibili tant’è che hanno la possibilità di chiedere
il permesso di soggiorno per cure legate alla gestazione, della durata complessiva di 15 mesi (9
mesi di gravidanza + i primi 6 mesi di vite del neonato). Già prima dell’entrata in vigore della
nuova legge le gestanti sceglievano di non beneficiare di questo diritto perchè equivale ad
un’autodenuncia della propria irregolarità. Autodenuncia corredata di segnalazione alle autorità
delle proprie generalità, passaporto, indirizzo ed impronte digitali.
Con la legge 94/2009, la gestante irregolare, anche se non ha chiesto il permesso di soggiorno, resta
inespellibile. Se viene fermata le viene rilasciato il permesso di soggiorno per i mesi restanti di
gravidanza ed i primi 6 mesi del bambino. Ancora non si sa che cosa succederà al compimento dei 6
mesi del bambino perché al momento nessun giudice si espresso con sentenze in proposito.
Le straniere, soprattutto irregolari, pur potendo beneficiare di un’assistenza alla gravidanza pari a
quella delle cittadine italiane, tendono a fare il primo controllo in epoca più tardiva e a sottoporsi ad
un numero inferiore di viste, analisi ed ecografie, il che è verosimilmente una concausa di esiti
gestazionali inferiori all’atteso (eccesso di nati pretermine, eccesso di nati di basso peso, eccesso di
natimortalità). Con la paura (anche se in gran parte ingiustificata) di segnalazione, tale situazione
potrebbe esacerbarsi con ulteriore riduzione del numero di donne che fa seguire la gravidanza come
previsto dalle linee guida.
Interruzione volontaria di gravidanza (IVG)
Anche se irregolare, una donna che scelga di interrompere una gravidanza, può farlo ai sensi della
legge 194/1978. Tuttavia da tempo (indagine in corso da aprile2009 da parte del Procuratore
Guariniello) vi sono fondati sospetti (diminuzione relativa di IVG tra le straniere, specie di alcune
nazionalità, corrispettivo aumento dei loro accessi in ospedale per emorragie da aborto spontaneo)
di utilizzo di farmaci in grado di indurre l’interruzione della gravidanza.
Trattandosi di un farmaco disponibile on line (http://www.nice-a-beauty.com/use-misoprostol-
cytotec-abortion-pills__it.html) e oggetto di “mercato nero” tale aspetto rappresenta sicuramente
una notevole criticità rispetto alla ripresa degli aborti clandestini con tutti i rischi connessi.
Permesso per cure mediche
Pazienti gravemente ammalati che non potrebbero essere curati nel proprio paese d’origine hanno
diritto di ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche che giustifichi la loro presenza sul
territorio nazionale.
Molti di questi pazienti sono assistiti presso i centri ISI anche per problemi di salute molto gravi
(chemioterapia, dialisi, trapianti, terapia anti retrovirale, etc…), ma, anche in questi casi, la paura di
segnalazione potrebbe determinare la pericolosa sospensione di percorsi si cura già in atto.
Assistenza a bambini gravemente ammalati
Esiste nel nostro ordinamento una possibilità, per gli stranieri clandestini, di ottenere un permesso
temporaneo (generalmente un anno, massimo due) per rimanere accanto al proprio figlio minorenne
ai sensi dell’art. 31 comma 3 del Testo Unico 286/1998: "Il Tribunale per i minorenni, per gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del
minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la permanenza del
familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente
testo unico. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne
giustificano il rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o
consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza."


La legge 94/2009 mette il genitore che voglia assistere il bambino gravemente ammalato di fronte
all’impossibilità di presentare la richiesta: il Cancelliere del Tribunale, che è un Pubblico Ufficiale,
ha l’obbligo di denunciarlo. Per ovviare a questa complessa situazione si sta mettendo a punto, in
collaborazione tra Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e l’ASGI (Associazione Studi
Giuridici sull’Immigrazione) una procedura che possa salvaguardare il genitore del minore
ammalato attivando la possibilità che la richiesta venga presentata, tramite i servizi sociali, alla
Direzione Sanitaria del presidio in cui il bambino è in cura e che sia poi quest’ultima a trasmettere
gli atti al Tribunale, evitando così di esporre il genitore al contatto diretto con chi dovrebbe
denunciarlo.
Riconoscimento dei neonati
Ci sono state, inizialmente, molte incertezze sull’argomento: in realtà è possibile il riconoscimento
del minore nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.
L’ufficiale di stato civile non è tenuto a chiedere allo straniero perché, all’atto della registrazione,
scelga di presentare il passaporto anziché il permesso di soggiorno (ossia: preferisce così o non ha
il permesso di soggiorno?) però se viene a conoscenza della situazione (banalmente perchè
l’immigrato, ingenuamente, glielo dice), in teoria, non è più esonerato dall’obbligo di denuncia.
Per ovviare a questa eventualità l’assessorato alla Sanità della regione Piemonte in data 11/09/2009
ha emesso la circolare 1772/UC/SAN nella quale ricorda la possibilità di riconoscimento del
neonato anche presso la Direzione Sanitaria del presidio in cui avviene il parto.
Luisa Mondo
COMMISSIONE SOLIDARIETÀ NAZIONALE E INTERNAZIONALE
E RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO
DELL’OMCEO DELLA PROVINCIA DI TORINO
(http://www.torinomedica.com/commissioni/page24/page24.html)

NDR
Ad integrazione del documento che Luisa Mondo ha scritto a nome della Commissione Solidarietà,
segnaliamo l’articolo sul medesimo tema comparso sul sito Internet “Salute internazionale”:
http://saluteinternazionale.info/2010/01/noi-non-segnaliamo-la-vittoria-degli-anticorpi-della-
ragione-e-della-democrazia/

Source: http://www.omceo.to.it/news/2010/2010_03_04/Tribuna%20Marzo/MondoCommSolidariet%C3%A0MAR10.pdf

Health7

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