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I REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE – FATTURATO GLOBALE E FATTURATO SPECIFICO
SOMMARIO: 1. Capacità economica e finanziaria (art. 41 D.lgs. 163/2006) Principi generali; 2. Criteri e principi da seguire per definire i requisiti di partecipazione – 3. Fatturato globale e fat-turato specifico. 4. Entità del fatturato e “soglia di non censurabilità” – Casistica giurispruden-ziale. 5. Consorzi, Raggruppamento di imprese e istituto avvalimento.
cumenti a mezzo dei quali può essere fornita
1. Capacità economica e finanziaria (art.
la prova della capacità finanziaria ed econo-
41 t.u. appalti) – Principi generali
La capacità degli operatori economici di rea-
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari
lizzare un appalto e di sostenerne lo sviluppo
complessivo (anche sotto il profilo economi-
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa o
co) può essere vagliata dalla stazione appal-
autocertificazione dei dati di bilancio;
tante mediante la richiesta di requisiti specifi-
c) autocertificazione concernente il fatturato
globale d'impresa e l'importo relativo ai ser-
La necessità delle stazioni appaltanti è quella
vizi o forniture nel settore oggetto della gara,
di ammettere alla gara operatori economici
che siano in grado di realizzare le forniture o i
La dimostrazione della capacità tecnico-
servizi in termini rispondenti con quanto ri-
professionale può avvenire (art. 42) mediante
chiesto (oggetto dell’appalto, dimensioni
richiesta ai concorrenti della presentazione di
L’ammissione alla gara avviene, dunque, me-
a) dell’esperienza maturata (es. forniture o
diante la verifica del possesso di requisiti di
servizi prestati nel triennio precedente);
ordine generale (che evidenziano l’assenza di
elementi ostativi alla costituzione di rapporti
dell’operatore economico (es. indicazione del
con il committente pubblico), di idoneità pro-
fessionale (dimostrata da iscrizione registri o
c) delle capacità dei soggetti destinati a svol-
albi), di capacità economico-finanziaria (affi-
gere l’appalto (es. con indicazione dei titoli di
dabilità economica) e di capacità tecnico-
studio e/o professionali, rappresentati nei cur-
professionale (affidabilità realizzativa e orga-
2. Criteri e principi da seguire per definire
Limitando l’ambito del discorso alla fattispe-
i requisiti di partecipazione.
cie di cui all’art. 41 D.lgs. 163/06, va detto
L’art. 41 D.lgs. 163/06 non stabilisce in modo
che negli appalti pubblici di servizi o fornitu-
tassativo quali sono i requisiti da richiedere ai
re la capacità economica di un operatore può
partecipanti alle gare di appalto, lasciando ta-
essere accertata richiedendo uno o più degli
le determinazione alla ragionevole discrezio-
elementi individuati dall’art. 41 del d.lgs. n.
163/2006, mentre per la capacità tecnico-
I documenti indicati nella citata disposizione
professionale gli elementi di valutazioni sono
dal legislatore rappresentano degli indicatori
della solidità attuale e della effettiva capacità
In particolare, l’art. 41 del decreto legislativo
operativa dell'impresa (lett. a, art. 98, D.P.R.
12 aprile 2006 n. 163, rubricato “capacità
n. 554/99) nonché della sua affidabilità sotto
economica e finanziaria dei fornitori e pre-
il profilo finanziario (lett. b); la richiesta dun-
statori di servizio”, indica al comma 1, i do-
que del possesso di un adeguato fatturato ten-
contratti pubblici e servizi pubblici locali
dello stesso avviso, ribadendo il principio che
La giurisprudenza ammette una certa discre-
appartiene alla discrezionalità della stazione
zionalità della stazione appaltante nel fissare i
appaltante fissare i requisiti di partecipazione
requisiti di partecipazione alla singola gara, in
alla gara, anche più stringenti, essendo coes-
modo più rigoroso ed anche in numero supe-
senziale il potere-dovere di apprestare (attra-
riore rispetto a quelli minimi previsti dalla
verso la specifica individuazione dei requisiti
legge (Consiglio di Stato 525 del 2009; Cons.
di ammissione e di partecipazione) gli stru-
Stato, 525 del 2009; Consiglio, Sez. V , 17
menti e le misure più adeguati, congrui, effi-
maggio 2005 n. 2465 e 5 settembre 2008 n.
cienti ed efficaci ai fini del perseguimento
4283; Sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5823; Sez.
dell’interesse pubblico concreto, oggetto
La facoltà delle stazioni appaltanti di richie-
Di contro, il nostro ordinamento per evitare
dere nel bando di gara requisiti di partecipa-
che la discrezionalità dell’amministrazione
zione e di qualificazione ulteriori rispetto a
possa sconfinare nel più ampio arbitrio e le-
quelli espressamente stabiliti dalla legge trova
dere il principio del favor partecipationis
però un limite nel principio di proporzionalità
prevede la sindacabilità, da parte del giudice
e ragionevolezza, nonché nel divieto di inutile
amministrativo, della scelta operata dalla sta-
aggravamento del procedimento di cui all'art.
zione appaltante nei casi in cui essa si mani-
1 comma 2 l. n. 241 del 1990 (cfr. ad es.
festi irragionevole, irrazionale, sproporziona-
T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 23 giugno
ta, illogica o contraddittoria (cfr. Cons. Stato,
2005 , n. 940 e Consiglio Stato , sez. IV, 28
3. Fatturato globale e fatturato specifico
In altri termini, la stazione appaltante, nel de-
Come abbiamo visto, la stazione appaltante
finire i requisiti di capacità economico-
può discrezionalmente decidere di avvalersi
finanziaria e tecnico-professionale da inserire
dei bilanci, o loro estratti, in base ai quali va-
nel bando, deve rispettare il principio di (ne-
lutare l’effettiva capacità imprenditoriale del-
cessaria) proporzionalità tra i requisiti richie-
le imprese concorrenti, oppure della dichiara-
zione sul fatturato globale e su quello relativo
Pertanto, l’adeguatezza e proporzionalità dei
ai servizi e forniture oggetto della gara (fattu-
requisiti richiesti dal bando vanno valutate
con riguardo non al mero importo dell'appal-
Invero, quest’ultimo requisito genera a volte
to, ma al suo oggetto ed alle sue specifiche
dubbi interpretativi, laddove, per esempio, il
peculiarità, sicché la richiesta di un determi-
requisito temporale degli “ultimi tre esercizi”
nato fatturato pregresso per servizi identici a
venga sostituito nel bando dalla locuzione
quello oggetto di gara va commisurata al con-
“ultimi tre anni” ovvero venga richiesta la
creto interesse della stazione appaltante a una
produzione del fatturato relativo a prestazioni
certa affidabilità del proprio interlocutore
svolte in un determinato periodo, pur non es-
contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni
sendo dimostrabile in quanto il bilancio, per
ragioni tecniche, non risulti essere ancora ap-
In definitiva, la previsione dei requisiti di
ammissione alle procedure di evidenza pub-
In tal caso, a fugare ogni sorta di dubbio è in-
blica - rientrante nella sfera di discrezionalità
tervenuta la sentenza del Consiglio di Stato
dell'amministrazione - oltre a rispettare i
(Cons. Stato, sez. IV^, 25 novembre 2008,
principi di proporzionalità ed adeguatezza al-
5808), chiarendo l’importanza del dato tem-
la tipologia ed oggetto della prestazione per la
porale, vale a dire, il momento in cui viene
quale è stata indetta la gara, non deve tradursi
svolto un determinato servizio o fornitura.
in un'indebita riduzione dell’accesso delle
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha stabilito
imprese presenti sul mercato (Consiglio, sez.
che il riferimento agli “ultimi tre anni” non
può essere letto in modo avulso dal contesto
Anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti
della clausola in questione, e specificamente
pubblici di lavori, servizi e forniture (parere
dall’impiego, nel testo della stessa, del termi-
24.01.2007, n. 20 e parere 8.11.2007, n. 97) è
ne “fatturato”: il termine “fatturato” richiama
un dato contabile e finanziario, piuttosto che
l’importo relativo ai servizi o forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ul-
Per “fatturato” deve intendersi non il com-
timi tre esercizi; tale norma, pertanto, obbli-
plesso degli affari svolti in un determinato ar-
gherebbe le Amministrazioni appaltanti – ad
co di tempo, ma quello ricompreso in un de-
avviso dei Giudice piemontesi - a parametrare
terminato esercizio finanziario, e pertanto può
la capacità economica e finanziaria sul fattu-
essere determinato unicamente con riferimen-
rato specifico, riferito ai servizi oggetto di ga-
to ai bilanci di esercizio (che, come noto, co-
ra, e non limitato al fatturato globale (Tar
stituiscono il riferimento temporale conven-
Piemonte, sez I, 10 ottobre 2008, n. 2568).
zionale in materia contabile e finanziaria).
Di diverso avviso è il Consiglio di Stato
Pertanto si deve ritenere che l’unico modo
(Cons. Stato 23 febbraio 2010, n. 1040), il
con cui la stazione appaltante può agganciare
quale in una recentissima decisione ha final-
a un riferimento certo l’individuazione di un
mente chiarito la corretta interpretazione
dato, quale quello richiesto ai concorrenti, è
dell’art. 41 lett. c) Dlgs. cit.: “la disposizione
quello di riferirsi ai bilanci di esercizio, unici
contenuta nell’art 41 del D.lgs. 163/06, con-
documenti contabili che consentano di rico-
sente all’amministrazione appaltante di inse-
struire il “fatturato” in maniera non arbitraria
rire nel bando di gara la richiesta di prova della capacità economica e finanziaria attra-
Diversamente opinando, sussisterebbero in-
verso una dichiarazione che riguardi sia il
certezze e rischi di contestazioni con riguardo
fatturato globale, sia il fatturato del settore
all’individuazione del dies ad quem del rife-
oggetto dell’appalto, ma solo la dichiarazio-
rimento temporale ben potendo, ne del primo dato è indispensabile nell’eventuale silenzio della lex specialis, far- (nell’ambito della scelta discrezionale dei
si riferimento indifferentemente ai tre anni
documenti ritenuti più opportuni al fine della
anteriori alla pubblicazione del bando, ovvero
prova del requisito in esame) ai fini della le-
ai tre anni anteriori alla scadenza del termine
gittimità del bando, laddove la richiesta del secondo dato è rimessa alla discrezionalità
Non solo ulteriori incertezze potrebbe crearsi
dell’Amministrazione, il cui concreto eserci-
soprattutto per la possibilità di documentare
zio, com’è noto sfugge al sindacato di legit-
servizi svolti ma non ancora “fatturati” (es-
timità allorquando non risulti essere manife-
sendo dato di comune esperienza che sovente
stamente illogica, arbitraria, irragionevole o
determinate prestazioni, svolte in un determi-
nato anno, vengono fatturate in un momento
In altri termini, le stazioni appaltanti sono
successivo e quindi inserite nel bilancio
obbligate, al fine di verificare la sussistenza
dei requisiti di capacità economica e finanzia-
Altra problematica, sempre connessa alla
ria, a richiedere nel bando una dichiarazione
prova dei requisiti di cui all’art. 41 lett. c) del
attestante il fatturato globale nel settore og-
D.lgs. cit., riguarda la questione della legitti-
getto dell’appalto mentre sono libere di ri-
mità (o meno) della clausola del bando di ga-
chiedere o meno la dichiarazione sul fatturato
ra che impone al concorrente di comprovare il
solo possesso del requisito del fatturato glo-
4. Entità del fatturato e soglia di non “cen-
bale e non anche quello del fatturato specifi-
surabilità” – Casistica giurisprudenziale.
Altra problematica strettamente attinente ai
Anche in tal caso la giurisprudenza è divisa.
requisiti di partecipazione ex art. 41 D.lgs.
Per alcuni, la clausola del bando che prescri-
cit. è la questione relativa all’entità del fattu-
ve il solo fatturato globale è illegittima in
rato che le stazioni appaltanti possono richie-
quanto l'articolo 41, lettera c) del d.lgs. n. 163
dere al fine di garantirsi in merito alla serietà
del 2006, per la dimostrazione della capacità
ed affidabilità economica-finanziaria dei con-
economica e finanziaria delle imprese parte-
cipanti, impone che l’Amministrazione appal-
La giurisprudenza non ha elaborato dei criteri
tante richieda una dichiarazione concernente
univoci per dimostrare la soglia di non “cen-
sia il fatturato globale dell’impresa, sia
surabilità” della clausola del bando con rife-
contratti pubblici e servizi pubblici locali
rimento all’entità del fatturato da comprovare
al fine di verificare l’esperienza maturata nel
l’ammontare dell’importo posto a base
settore oggetto della gara; tuttavia, è stata in-
dell’appalto (T.A.R. Lecce, sez. II, 2 gennaio
dividuata dall'Autorità per la Vigilanza sui
2008, n. 1) o addirittura per un importo equi-
Contratti Pubblici (deliberazione n. 20/2007
valente ad oltre diciassette volte il prezzo a
cit.) e dal Giudice Amministrativo (Cons.
base d’asta (Tar Emilia Romagna, Bologna,
Stato, Sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348) una
sez. 1^, sent. 11 aprile 2008, n. 1424).
“linea di confine” al di là della quale il Giudi-
Un'altra clausola ritenuta illegittima è quella
ce amministrativo potrebbe ritenere incon-
che limita la partecipazione alla gara alle sole
grua e lesiva del favor partecipationis la clau-
imprese con un bilancio in attivo nell'ultimo
sola del bando che contenga la dimostrazione
quinquennio senza prevedere strumenti ulte-
riori o alternativi per la dimostrazione del re-
Detto limite è stato individuato nella richiesta
quisito come quelli elencati dall'articolo 42
di un fatturato nel triennio pregresso sino al
doppio dell'importo posto a base d'asta.
A tal proposito, infatti, come abbiamo già in
E’ stata, altresì, ritenuta legittima dalla giuri-
precedenza rilevato, è noto il principio che
sprudenza la clausola che prevede il possesso
sebbene le amministrazioni appaltanti abbia-
di un fatturato da parte delle imprese parteci-
no la facoltà di introdurre ulteriori clausole,
panti pari a 1,50 volte l'importo posto a base
deve ritenersi illegittima ed incongrua quella
d'asta realizzato mediamente negli ultimi tre
clausola del bando che conduce alla automa-
anni nonché la clausola che limiti la parteci-
tica esclusione delle imprese che hanno ripor-
pazione alla gara alle imprese che vantino un
tato una perdita di esercizio relativamente ad
fatturato globale, nel triennio precedente, pari
uno solo degli ultimi cinque anni, escludendo
all’importo complessivo dell’appalto (Cons.
la possibilità di valutare ulteriori elementi
idonei a suffragare un complessivo giudizio
Al contrario, è stato ritenuto illegittimo il
di capacità economica ed affidabilità, quali i
bando che richieda ai concorrenti, per la par-
bilanci decisamente in attivo in tutti gli anni
tecipazione alla gara, un fatturato superiore al
successivi, la pregressa esperienza maturata
doppio del corrispettivo presunto dell’appalto
in servizi analoghi con le pubbliche ammini-
medesimo, con conseguente illogica ed irra-
strazioni, le dichiarazioni bancarie, le dichia-
zionale sproporzione tra i criteri di filtro di
razione dei redditi o le dichiarazioni IVA.
partecipabilità alla gara e l’oggettiva tipologia
Del resto, una società nell'ultimo quinquennio
della gara; più in generale va osservato che la
può anche presentare almeno un bilancio in
necessaria libertà valutativa di cui dispone la
negativo, ma non per questo deve essere con-
P.A. appaltante nell’ambito dell’esercizio del-
siderata inaffidabile economicamente (la per-
la discrezionalità tecnica che alla stessa com-
dita di esercizio in uno degli anni dell'ultimo
pete in sede di predisposizione della lex spe-
quinquennio può avere cause diverse quali
cialis della gara, deve pur sempre ritenersi
operazioni societarie di espansione mediante
limitata da riferimenti logici e giuridici che
incorporazione delle controllate e al contem-
derivano dalla garanzia di rispetto di principi
fondamentali altrettanto necessari plesso solida). nell’espletamento delle procedure di gara,
Inoltre, il Consiglio di Stato (Consiglio di
quali quelli della più ampia partecipazione e
Stato, 2 febbraio 2010, n. 426) ha ritenuto le-
del buon andamento dell’azione amministra-
gittima la clausola del bando di una gara rela-
tiva a forniture di prodotti innovativi (nella
Ancora, il Consiglio di Stato ha dichiarato
specie si trattava di una gara per la stipula di
l’illegittimità della prescrizione del bando che
un accordo quadro della durata di cinque anni
richiede il possesso di un fatturato nell'ultimo
per la fornitura di n. 100 autobus elettrici a
triennio di importo pari a sette volte l'importo
batteria innovativa ad alta capacità con manu-
posto a base d'asta, così come il Tar ha ritenu-
tenzione full service) che richiedeva, per la
to illegittima la richiesta di un fatturato
partecipazione alla gara stessa, il possesso da
dell’ultimo triennio che si attesti su una soglia
parte delle imprese di un fatturato elevato
(non inferiore ai 10.000.000,00 di euro nel
Con riferimento ai primi, i consorzi, pur di-
triennio), a fronte di un importo complessivo
sponendo di un’organizzazione comune, sono
dell’accordo quadro stimato, per l’intero
privi di una struttura comune di impresa e
quinquennio di validità, in complessivi euro
partecipano, quindi, alle gare pubbliche al fi-
ne di far eseguire gli appalti ai propri consor-
A giudizio del Consiglio di Stato, il requisito
richiesto non è nè illogico nè sproporzionato,
Ai consorzi di concorrenti il legislatore
ma è ragionevole e coerente con la rilevanza
estende l’applicazione delle disposizioni ri-
economica dell’appalto, atteso che i soggetti
guardanti le associazioni temporanee, seppure
che vogliono partecipare alla gara devono
la giurisprudenza abbia chiarito che le pecu-
dimostrare l’idoneità tecnica e finanziaria a
liarità che contraddistinguono il consorzio di
svolgere l’attività oggetto di affidamento.
concorrenti non autorizzano l’applicazione
D’altro canto, ulteriore argomento a favore
tout court delle disposizioni riguardanti le as-
della congruità della clausola è stato ravvisato
sociazioni temporanee (Cons. Stato, sez. V,
dai Giudici di Palazzo Spada nel fatto che in
sent. n. 6343 del 24.10.2002 e Tar Lazio, sez.
precedenza un’altra gara avente il medesimo
oggetto, non si è conclusa con la stipula del
Ai fini della partecipazione alle gare, la man-
contratto per la rinuncia dell’impresa aggiu-
canza di personalità giuridica non consente,
dicataria non in grado di sostenere l’onerosità
in linea con quanto accade per i raggruppa-
degli impegni connessi al periodo di garanzia
menti di imprese, di conseguire un’autonoma
qualificazione; pertanto il possesso dei requi-
Per completare il quadro giurisprudenziale
siti va verificato, in ogni singola gara, in capo
sopra riportato, va aggiunto che tra le prescri-
zioni ulteriori ritenute illegittime, va annove-
Di conseguenza, per quanto concerne la di-
rata anche quella che prevede quale requisito
mostrazione dei requisiti da parte di tutti i
di partecipazione, il possesso, in capo ai con-
consorziati o del solo consorziato designato
correnti, di un patrimonio netto di importo
quale esecutore dell’appalto, va precisato che
particolarmente elevato, e/o comunque ecces-
il consorzio, a prescindere dal fatto che sia un
sivo rispetto alle finalità perseguite dalla P.A.
consorzio stabile o un consorzio ordinario,
con l’espletamento della procedura di eviden-
deve dare dimostrazione, nei modi previsti,
za pubblica; tale requisito di partecipazione,
del possesso dei requisiti di tutti i consorziati
infatti, è incongruo, sia perché il suddetto fine
che vengano individuati come esecutori di
può essere comunque perseguito con la previ-
sione di un importo, relativo al requisito in
Qualora il consorzio abbia individuato uno
questione, sensibilmente inferiore a quello
specifico consorziato per l’esecuzione, ma si
indicato nel disciplinare di gara, sia perché,
sia anche riservato di affidare l’esecuzione in
conseguentemente, suscettibile di escludere
parola alle altre imprese consorziate, è obbli-
dalla gara imprese di dimensioni medie e
gato ad esplicitare che tutte le imprese facenti
quindi di restringere in modo irrazionale il
parte del consorzio siano in possesso dei re-
quisiti richiesti per l’esecuzione contrattuale.
5. Consorzi, raggruppamento di imprese e
In caso di Ati, il possesso dei requisiti eco-
avvalimento.
nomici può essere dimostrato facendo riferi-
Infine, va affrontata la problematica dei re-
mento alla sommatoria dei mezzi e delle qua-
quisiti di capacità economica e finanziaria ex
lità delle imprese facenti parte del raggrup-
art. 41 D.lgs. cit. con riferimento ai consorzi
pamento. Ciò peraltro non esclude che la
di concorrenti, ai raggruppamenti di imprese
sommatoria delle dette capacità possa essere
e alle imprese ausiliarie che utilizzano per la
ritenuto insufficiente, e ciò accade allorché la
partecipazione il sistema del c.d. “avvalimen-
lex specialis preveda una soglia minima
quantitativa per ciascuna impresa: un eccessi-
Occorre preliminarmente distinguere le due
vo frazionamento del requisito renderebbe
figure dei consorzi e dei raggruppamenti di
l’accertamento scarsamente attendibile, dimi-
contratti pubblici e servizi pubblici locali
sull’affidabilità dell’impresa e la tutela del
tutto quando i requisiti di carattere economi-co, finanziario, tecnico ed organizzativo ri-
In tal caso, occorrerà verificare la necessaria
sultino distribuiti tra impresa concorrente ed
corrispondenza tra il requisito posseduto e la
impresa ausiliaria. Ne discende che la speci-
parte del servizio, dell’opera o della fornitura
ficazione dei requisiti, contenuta nella di-
effettuata da ciascuna delle imprese associate.
chiarazione di avvalimento, non può essere
L’accertamento della capacità economica e
resa per il tramite di un generico rinvio a tut-
finanziaria del raggruppamento partecipante
ti i requisiti “economico finanziari e tecnico
deve necessariamente essere condotto nei
organizzativi necessari per la partecipazione
confronti delle singole imprese, onde garanti-
alla gara”, ma deve indicare, in maniera det-
re la possibilità dell’Amministrazione di po-
tagliata, i singoli requisiti (fatturato globale,
tersi rivolgere efficacemente a fini risarcitori
fatturato specifico, risorse organizzative ed
all’una o all’altra delle imprese raggruppate.
umane) di cui l’impresa ausiliata intende av-
Discorso a parte merita la verifica dei requisi-
valersi; ciò al fine di consentire un efficace
ti tecnico-economici con riferimento controllo incrociato sul possesso dei requisiti all’istituto dell’avvalimento.
nei confronti sia della ditta concorrente sia di
In tal caso, come affermato in giurisprudenza
quella ausiliaria”. (cfr. in tal senso TAR
(Tar Campania, Napoli, Sez. I - 23 aprile
Piemonte, Sez. II, 17 marzo 2008 n. 430).
2009, n. 2148) il controllo sul possesso dei
Ne consegue l’obbligo dell’impresa ausiliaria,
requisiti economici di partecipazione, non
pena l’invalidità della dichiarazione di avva-
può prescindere dalla specifica indicazione di
limento, di giustificare nel dettaglio i singoli
tutti i requisiti di cui l’impresa ausiliaria in-
requisiti di capacità economica e finanziaria
posseduti dall’impresa concorrente di cui in-
Ad avviso del Tar: “l’art. 49, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere inter-pretato coerentemente con la ratio, sottesa alla normativa in tema di controllo sul pos-sesso dei requisiti di partecipazione (art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006), della agevole verifi-cazione, da parte della stazione appaltante, di quanto dichiarato in sede di gara, soprat-
BOARD OF EDUCATION MEETING I. CALL TO ORDER/ROLL CALL The Board of Education of Erie Community Unit School District No. 1 met in regular session on August 22, 2011, at 6:30 P.M. in the Administrative Office. The following members answered roll call: Charles Brown, Mike Heun, Thomas Pons, Joe Weaver and Gail Young. Rhonda Pannier and Tammy Tegeler were absent. II. CONSENT ITEMS: M